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Lodo arbitrale
DOVE

TRIBUNALE - Cancelleria

INFORMAZIONI GENERALI

L'arbitrato è una procedura di risoluzione delle controversie che risponde alla esigenza di una giustizia più veloce e snella ma soprattutto più vicina agli interessi delle parti.
È un procedimento nel quale uno (arbitro unico) o più soggetti arbitrali (collegio arbitrale) definiscono una lite adottando una decisione: il lodo arbitrale . Si può fare ricorso all'arbitrato all'insorgere della controversia se preventivamente è stata inserita nel contratto un'apposita clausola scritta, detta clausola compromissoria, che delega la risoluzione della lite. In assenza della clausola compromissoria, si può far ricorso all'arbitrato attraverso la stipula di un accordo scritto - l'atto di compromesso. Le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se previsto da leggi o contratti collettivi.
Il lodo ha efficacia “di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”, sin dalla data dell’ultima sottoscrizione e fermo restando che, al fine di ottenere l’esecutività, è comunque necessario il deposito ex art. 825 c.p.c. Gli arbitri nominati dalla Camera Arbitrale vengono scelti da un elenco - l'albo arbitri - nel quale sono iscritte persone particolarmente esperte in materie giuridiche, economiche e tecniche, selezionate anche attraverso gli ordini e i collegi professionali, che hanno svolto un corso di formazione sull'arbitrato e le sue tecniche procedurali. Il lodo obbliga anche quelle parti che sono rimaste assenti dal procedimento, a condizione che siano state messe in condizione di parteciparvi. In mancanza di spontaneo adempimento, la parte interessata può richiedere al giudice che il lodo, tramite una procedura assai semplice e rapida, venga dichiarato esecutivo. Il Tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti. Il decreto di esecutorietà va infatti comunicato alle parti con invito a recarsi all’Ufficio del Registro per pagare la tassa di registro.
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza
Il riconoscimento di un lodo straniero in Italia,  viene richiesto con un ricorso al Presidente della Corte d’Appello nella cui circoscrizione risiede la parte contro cui il lodo deve essere eseguito.
La procedura è enunciata nel codice di procedura civile, nonché nella Convenzione di New York del 1958. La parte che richiede il riconoscimento deve produrre, in originale o in copia autentica, con una traduzione autenticata, il contratto che prevede la clausola arbitrale, e il lodo arbitrale. Il Presidente della Corte d'Appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvo che:

  • la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
  • il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

È possibile presentare opposizione entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione del decreto con il quale è stato concesso il riconoscimento; tuttavia i motivi che devono sussistere per opporsi, così come prevedono la Convenzione di New York e il codice di procedura civile, sono tassativi, e riguardano:

  • l’incapacità delle parti o l’invalidità della clausola secondo la legge a cui è stata sottoposta, o secondo quella dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;
  • la mancata informazione nei confronti della parte contro cui il lodo è stato pronunciato della designazione dell’arbitro o dell’esistenza del procedimento stesso o l’impossibilità per la parte di far valere la propria difesa nel procedimento;
  • la pronuncia su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, o fuori dai limiti, della clausola arbitrale;
  • la costituzione del collegio arbitrale o del procedimento arbitrale in modo non conforme all’accordo delle parti, o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell’arbitrato;
  • la mancata definitività del lodo o il suo annullamento o la sua sospensione da parte di un’autorità dello Stato in cui è stato reso.

La Corte d’Appello può, in pendenza di opposizione, concedere la provvisoria esecuzione del lodo.

A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale – Cancelleria volontaria giurisdizione

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La parte interessata a fare eseguire il lodo propone istanza presso la Cancelleria del Tribunale nel cui circondario vi è la sede dell'arbitrato presentando:

  • originale o copia conforme del lodo in bollo ;
  • il contratto contenente la clausola compromissoria (atto di data antecedente il lodo da cui risulti la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le loro controversie) in originale o copia conforme;
  • atti (copia informe) relativi alle designazioni degli arbitri (se designati dal Presidente del Tribunale, la copia del decreto) e comunicazione alle parti degli stessi (compresa la notifica del lodo reso) ex art 825 c.p.c. 1°c.;
  • pagamento contributo unificato
  •  1 marca diritti forfettizzati per la notifica;
  • indicazione (oltre all’eventuale domicilio eletto) della residenza delle parti;
  • Se oggetto del lodo è la traslazione di proprietà di un bene, soggetta a dichiarazione INVIM, occorre depositare contestualmente copia della dichiarazione INVIM.

 

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