INFORMAZIONI GENERALI | Chi deposita un atto o un qualsiasi documento in cancelleria può richiedere che venga apposto un timbro di avvenuto deposito, anche in calce ad una copia dello stesso atto depositato. L’apposizione del timbro “depositato” sulla copia degli atti comporta il pagamento di diritti di cancelleria. Senza pagamento di diritti è possibile ottenere dalla Cancelleria, sulla copia degli atti depositati, un timbro a data. In caso di smarrimento dell’atto depositato o di contestazioni, la Cancelleria, dietro esibizione della copia dell’atto depositato sulla quale è stato apposto il suddetto timbro, rilascerà, a richiesta, certificato attestante il deposito dell’atto in tale data. |
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