Servizi per i cittadini

Espropriazioni e pignoramento
DOVE

Tribunale - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
Tribunale - Cancelleria Esecuzioni Mobiliari

INFORMAZIONI GENERALI

L'esecuzione o espropriazione forzata è quella procedura esecutiva volta a sottrarre  forzosamente alla disponibilità patrimoniale del debitore quei beni ritenuti pignorabili ed a convertirli in denaro mediante la vendita, al fine di soddisfare il creditore procedente.
Il pignoramento fa seguito alla notifica degli atti, titolo e precetto, al debitore da parte dell’ufficiale giudiziario. Al momento del pignoramento il debitore può:

  • evitare il pignoramento versando “nelle mani” dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede maggiorata dell'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore (pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario art. 494 c.p.c.); 
  • evitare gli inconvenienti del pignoramento senza effettuare il pagamento (per proporre, ad esempio, opposizioni) versando all'ufficiale giudiziario l'importo del credito e delle spese, aumentato di due decimi ed offrendo tale importo come oggetto del pignoramento (art. 494 c.p.c.);

successivamente:

  • ottenere una proroga chiedendo al creditore di fare istanza di rinvio (per maggiori informazioni rivolgersi in cancelleria); 
  • evitare gli effetti del pignoramento chiedendo la conversione (prima che avvenga vendita art. 495 c.p.c.), consistente nella richiesta effettuata tramite istanza, di sostituzione  dei beni pignorati con una somma di denaro pari al debito ed alle spese di esecuzione. A tal scopo il debitore dovrà versare su un libretto al portatore intestato al creditore (o ai creditori se più di uno) un quinto dell'intero importo decurtato di eventuali versamenti già eseguiti. Sarà il giudice competente ad emettere una ordinanza nella quale preciserà i termini e l’importo da corrispondere a titolo di saldo comprensivo di interessi (tramite assegni circolari intestati al Tribunale). In caso di mancato versamento, l'importo sarà considerato incluso tra i beni pignorati.

Trascorsi almeno dieci giorni dal giorno del pignoramento e prima che siano decorsi novanta giorni da questo, il creditore ha l'onere di fare istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati.
Per quanto riguarda i beni mobili, la vendita può essere effettuata: all'incanto (art. 534 c.p.c.) oppure a mezzo di commissionario (art. 532 c.p.c.). Si tenga presente che i beni vengono venduti nello stato di fatto in cui si trovano e senza alcuna garanzia, pertanto è opportuno valutarli attentamente. Chiunque può partecipare alle vendita all'incanto ad eccezione del debitore.
Per quanto riguarda i beni immobili, la vendita può avvenire: con incanto (art. 576 c.p.c.) oppure senza incanto (art. 570 c.p.c.). La scelta tra queste due procedure è effettuata dal giudice dell'esecuzione il quale tuttavia è tenuto a disporre la vendita con incanto se la procedura della vendita senza incanto, eventualmente da lui scelta, non ha condotto ad un risultato concreto nel termine di due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di vendita.
La stima dei beni posti in vendita è effettuata da un consulente tecnico nominato dal Tribunale e la relazione, ed eventualmente la documentazione ipocatastale o la relazione notarile possono essere consultate, prima della vendita, presso le cancellerie o sul sito internet dove la vendita è pubblicizzata. Anche per gli acquisti di immobili provenienti da vendite giudiziarie è possibile beneficiare delle agevolazioni per la prima casa. Il trasferimento della proprietà ed il rilascio avvengono all'atto del decreto di trasferimento, previo versamento del saldo del prezzo e degli oneri; il mancato pagamento del saldo nel termine comporta la perdita della cauzione, salvo il risarcimento del danno ex art.587 c.p.c. La trascrizione dell'acquisto e la cancellazione di eventuali pignoramenti e/o ipoteche si eseguono a cura e spese dell'acquirente. Per immobili occupati dal debitore o da altri senza senza titolo opponibile alla procedura, il Giudice ordina l'immediata liberazione. L'ordine di sfratto è immediatamente esecutivo e l'esecuzione non è soggetta a proroga o graduazioni; eventuali spese legali sono a carico della procedura fino a € 500. Chiunque fosse interessato a stipulare un mutuo per l’acquisto, può inoltre consultare l’elenco degli istituti di credito bancario disponibili a concedere mutui agevolati con iscrizione di ipoteca di primo grado sui beni oggetto di vendita con spese di istruttoria minime.

A CHI RIVOLGERSI

presso Palazzo di Giustizia – Tribunale – sportello Unico  Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
Esecuzioni Mobiliari e fallimenti - 2 piano

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Le azioni esecutive hanno un solo soggetto: il creditore che chiede l'esecuzione, esse hanno inoltre la caratteristica:

  • di non essere esclusive, nel senso che sullo stesso bene del debitore si possono svolgere più esecuzioni a soddisfazione di più creditori;
  • di essere cumulabili (art.483 c.p.c.) ovvero il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma a fronte di opposizione presentata dal debitore, il giudice dell'esecuzione (con ordinanza non impugnabile) può limitarla al mezzo scelto dal creditore o, in mancanza, determinarlo a sua discrezione;
  • sono fondate su un titolo esecutivo.

Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto.
Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione. Il giudice dell'esecuzione , quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.

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