DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | Competente a decidere sulla richiesta di fallimento è il Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 9 L.F.). La dichiarazione di fallimento può essere promossa (art. 6 L.F.):
- su ricorso di uno o più creditori
- su richiesta dello stesso debitore in stato di insolvenza
- su istanza del Pubblico Ministero quando ravvisi e provi un interesse generale di tutti i creditori;
- dal giudice di un processo civile, se nel corso di un giudizio ravvisi l'insolvenza di una delle parti del giudizio stesso;
- dal curatore del fallimento di una società, limitatamente alla richiesta che il fallimento sia esteso anche al socio occulto o di fatto.
La sentenza viene notificata al debitore entro il giorno successivo a quello del deposito e per estratto al curatore. Viene depositata anche presso il Registro delle imprese. Gli effetti decorrono dalla data di pubblicazione per il debitore, mentre dalla data di deposito presso il Registro suddetto, per i terzi. Contro alla sentenza dichiarativa di fallimento può essere proposto appello entro 30 giorni dalla notifica al debitore (se a ricorrere è il debitore; 30 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle imprese per gli altri). Non può essere proposto oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza. L'appello non sospende gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento salvo su istanza di parte a tal fine. L’eventuale sentenza che revoca il fallimento è comunicata al creditore che lo ha richiesto, al debitore e al curatore. La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente. È ammesso ricorso in Cassazione nelle forme ordinarie. Anche contro la sentenza di reiezione dell'istanza di fallimento è ammesso il ricorso in appello, ma il termine è di 15 giorni dalla comunicazione. |
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