INFORMAZIONI GENERALI | Possono essere essenzialmente due le categorie di motivi per cui vi sia impedimento alla sottoscrizione o alla dichiarazione: fisico o psichico. La dichiarazione (1) di chi non sa o non può firmare (es. analfabeta o privo d’uso delle mani) è raccolta dal Pubblico Ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il Pubblico Ufficiale accertatosi dell'identità del dichiarante, attesta che le dichiarazioni sono state a lui rese dall'interessato, in presenza di un impedimento a firmare, citando in calce la causa dell'impedimento a sottoscrivere. In base alla Legge n. 18 del 3/2/1975 art. 3 (Provvedimenti a favore dei ciechi), per espressa richiesta della persona affetta da cecità, è ammessa ad assistere altra persona, nel compimento degli atti o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, cui egli accordi la necessaria fiducia. La persona che presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su esso la propria firma, premettendo le parole "il testimone". La dichiarazione (2) nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute (es. incidenti occorsi) è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento resa da coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. In questo caso, la firma del dichiarante dovrà necessariamente essere autenticata dal Pubblico Ufficiale, che si accerta dell'identità del dichiarante e del suo rapporto di parentela con la persona impossibilitata alla firma riportando espressamente i motivi dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato. Le suddette disposizioni non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali o nel caso in cui sia stato avviato un procedimento di interdizione o inabilitazione , anche se la causa non è ancora iscritta. In tal caso sarà necessaria una istanza al Giudice Tutelare presentata da parenti o affini con la quale si chiede - ai sensi dell’art. 361 c.c.- l’autorizzazione a compiere certi atti. Ciò avviene quindi quando un incapace naturale (per infermità di mente o minore età) è ancora privo di un rappresentante legale, e vi siano atti (necessari per la cura dell’incapace o per conservarne e amministrarne il patrimonio) che non possano essere differiti. Quindi fino a quando tutore o protutore assumano le funzioni, il Giudice Tutelare dà i provvedimenti urgenti che possano occorrere (vedi anche scheda atti conservativi di patrimonio nei confronti di persone incapaci di fatto) o altrimenti si ricorre all’istituto dell’amministrazione di sostegno provvisoria (vedi scheda)
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