INFORMAZIONI GENERALI | Il controllo sull’amministrazione del patrimonio delle persone incapaci è considerato tradizionalmente l’attività tipica del Giudice Tutelare ed è regolato dal c.c. del 1942 che privilegia la tutela dei cittadini quali titolari di diritti reali e di rapporti economici. Nel caso di minori o interdetti in tutela il controllo attribuito al Giudice Tutelare ha carattere significativo e concerne tutte le scelte effettuate in campo patrimoniale dal tutore. L’esercizio di tale controllo viene esercitato anche attraverso la necessità di autorizzazioni al compimento degli atti di straordinaria amministrazione ed a maggior ragione di tutti quegli atti che potrebbero comportare un depauperamento del patrimonio per i quali è anzi indispensabile essere autorizzati dal Tribunale su parere del Giudice Tutelare (art. 375 c.c.). Allo stato attuale manca nella legge una esatta definizione degli atti di straordinaria amministrazione per i quali è richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale, cosicché gli stessi vanno individuati applicando il criterio economico della rilevanza ed incidenza sul patrimonio del soggetto. Tipicamente, perché individuati sulla base della loro più frequente ricorrenza e delle problematiche ad essi inerenti (non di univoca soluzione), vi sono tutti quegli atti legati a:
- riscossione di somme e modalità di reimpiego;
- accettazione o rinunzie di eredità e donazioni
- vendita di beni mobili ed immobili, con particolare riferimento ai beni immobili ereditari;
- costituzione e svincolo di pegni o ipoteche;
- contrazione di mutui;
- partecipazione degli incapaci ad attività di impresa o a società;
- promozione di giudizi.
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