Servizi per i cittadini

Atti di straordinaria amministrazione in favore di minore
DOVE

Tribunale – Volontaria Giurisdizione

INFORMAZIONI GENERALI

Per compiere atti che esulano dall'ordinaria amministrazione sui beni del figlio minore o del nascituro, i genitori devono richiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare che valuterà la necessità o utilità dell’atto.
In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per:

  • accettazioni e rinunzie di eredità o di legati; 
  • accettazioni di donazioni; 
  • riscossione di capitali;
  • alienazioni; 
  • transazioni e compromessi; 
  • stipulazioni di mutui;
  •  ipoteche; 
  • prosecuzione esercizio di impresa commerciale;
  • scioglimento di comunioni;
  • locazioni ultranovennali; 
  • costituzioni di pegno.

Nel caso di vendita occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o altro).
Nel caso di vendita di beni acquisiti per eredità dal minore sottoposto alla potestà genitoriale, e di accettazione con beneficio di inventario, la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare.

A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo di Giustizia Via Riviera del Pordenone 6\A – Volontaria Giurisdizione – Ufficio Tutele
piano SECONDO

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I genitori congiuntamente, o chi di essi esercita in via esclusiva la patria potestà, possono presentare ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale o la sezione distaccata del Tribunale competente per territorio in relazione al luogo dove è la residenza del minore. La documentazione da allegare sarà variabile da caso a caso. Nel caso in cui l’istanza  venga respinta l’interessato può presentare reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare.

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