Servizi per i cittadini

Ordini di protezione contro gli abusi familiari
DOVE

Tribunale – Volontaria Giurisdizione

INFORMAZIONI GENERALI

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.
Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone all'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi a può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

A CHI RIVOLGERSI

Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale – Volontaria Giurisdizione - Famiglia
piano_____ - stanza _____ Tel. _____ /__________
Orario: da lunedì a Venerdì ore 8,30 – 13,30 - Sabato: ore 9 – 12

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Questa procedura necessita di assistenza da parte di un legale ed è esente da contributo unificato e spese per diritti. Col ricorso per la protezione contro gli abusi familiari si fa istanza al Tribunale affinché adotti un provvedimento per ottenere una misura di protezione (cessazione della condotta illegittima; allontanamento del responsabile; intervento dei servizi sociali; pagamento di un assegno periodico) per la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi. Può essere presentato ricorso avverso contro il decreto del Giudice che ha disposto tale misura di protezione contro gli abusi.

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