INFORMAZIONI GENERALI | Il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), istituito e regolamentato dalla legge 180/78 e successive modificazioni, è un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'imposizione di determinati accertamenti e terapie ritenute urgenti a un soggetto considerato in condizioni di elevato disagio psichico che non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti. Con il Trattamento Sanitario Obbligatorio è possibile far ricoverare un paziente perché venga sottoposto a terapie di medicina generale (TSO terapeutici) o psichiatrica (TSO psichiatrici). Il T.S.O può essere richiesto per quei pazienti:
- che rifiutano gli interventi terapeutici, non hanno piena coscienza della propria malattia, necessitano di cure urgenti, e manifestano alterazioni psichiche tali da poter causare danno a sé o ad altri;
- nei confronti dei quali, non ci sia la possibilità di adottare tempestivamente le necessarie misure sanitarie extra-ospedaliere.
Casi particolari:
- se il paziente è un minore o sottoposto a tutela, il genitore o chi esercita la potestà sul minore, deve recarsi personalmente presso l’Ufficio Tutele, per sottoscrivere l’atto di assenso in presenza di un Ufficiale e per la consegna del certificato di richiesta;
- se le condizioni di un paziente risultano pericolose per se stesso o per gli altri (manifestazioni violente, tentato suicidio, ecc.) è possibile contattare direttamente la Polizia per il trasporto del paziente presso un Pronto Soccorso, farlo visitare e poi richiedere un'eventuale Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio, ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione (art. 739 del Codice di Procedura Civile). Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 48 ore previsto per la convalida dell'ordinanza, il Sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Il ricorso può essere presentato al Tribunale anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del Tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il T.S.O. e sentito il Pubblico Ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. I soggetti legittimati al reclamo al T.S.O., sono individuati, oltreché naturalmente nel destinatario del provvedimento, in "chiunque vi abbia interesse". Rispetto alle istanze di revoca o di modifica, di cui all'art. 4, il legislatore ha dunque scelto di restringere la cerchia della legittimazione attiva nell'ambito della tutela giurisdizionale. In concreto possono presentare ricorso coloro che dal ricovero dell'infermo, e dalla conseguente limitazione di libertà del medesimo, ricevono un pregiudizio, per cui ad esempio il coniuge; o il legale rappresentante (genitore o tutore); ed ancora il pubblico ministero, il cui interesse nasce dall'obbligo posto a suo carico dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, di vegliare alla tutela degli incapaci. |
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | Per procedere al Trattamento Sanitario Obbligatorio è necessaria:
- una richiesta scritta del medico curante a seguito di una visita;
- una successiva visita di un secondo medico appartenente alla struttura sanitaria pubblica.
La richiesta scritta dal medico curante deve poi essere recapitata, entro 48 ore e in originale, alla Centrale Operativa della Polizia Municipale, via Beccaria 19, dove l’Ufficiale di turno esegue il controllo di conformità formale, predispone la documentazione amministrativa necessaria e provvede all’accompagnamento del paziente presso la struttura sanitaria indicata per il ricovero. La procedura è esente dal contributo unificato è previsto il pagamento dei diritti forfettizzati di notifica. |
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